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Semplificazione amministrativa
Cos'è
Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati: le nuove norme vietano di emettere Certificati da produrre alle Pubbliche Amministrazioni e ai Privati gestori di pubblico servizio poichè gli stessi dovranno accettare le autocertificazioni dei Cittadini o chiedere direttamente agli Enti interessati i dati necessari.
L'art. 15 della Legge sopracitata riporta che “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a
stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti
tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i
gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 (n.d.r.: del
D.P.R. 445/2000).”
Le SCUOLE sono comunque tenute a rilasciare
Certificati ai Cittadini che ne fanno richiesta e gli stessi potranno essere
utilizzati solo tra privati.
Pertanto sui certificati
rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente
dicitura: “Il
presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 183/2011)”
In sostanza l’Amministrazione
Pubblica, di cui la scuola di Stato è parte (comuni, comunità montane,
province, regioni, scuole e università, prefetture, tribunali, inps, camere di
commercio, motorizzazione civile ecc.), adesso rilascia solo certificati in bollo da € 16,00.
Infatti, i certificati esenti
dal bollo erano SOLO quelli destinati alle altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio (Poste, ENEL, Azienda gas, ACI, Trenitalia, gestori telefonici, ecc.) e,
non potendo più essere rilasciati tali certificati, restano solo quelli in
bollo.
È utile specificare che non si
tratta di un nuovo costo per il cittadino: i certificati destinati ai privati
infatti hanno sempre pagato la marca da bollo.
In effetti, con questa
disposizione si rende obbligatorio ciò che finora era facoltativo, ma di fatto
poco utilizzato: l’autocertificazione per
dichiarare dati alla Pubblica Amministrazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione
ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.
Con la nuova normativa la scelta
del cittadino è divenuta obbligo, in quanto la Pubblica Amministrazione e i
gestori di servizio pubblico devono accettare solo
autocertificazioni ed atti di notorietà, come previsto dal D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
Per presentare un atto ad un
privato (ad es., banche, notai, assicurazioni ecc.), invece, è ancora
necessaria la certificazione rilasciata da Ufficio Pubblico, sulla quale deve
essere apposta marca da bollo da euro 14,62 , obbligo del resto già esistente
per tali tipologie di certificazioni (rilasciate per i cosiddetti “usi
consentiti”).
Modalità
per i cittadini
L'autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che
sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli
atti di notorietà.
L’autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società
concessionarie di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla.
Per l'autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è
possibile usare i modelli di autocertificazione on line (vedi link a fondo
pagina).
La dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta
conoscenza del dichiarante.
I cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se:
- sono legalmente residenti in Italia;
- la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da
soggetti pubblici o privati italiani.
Modalità per enti pubblici e privati
gestori di servizi pubblici
A partire dal 1 gennaio 2012 non è più consentito alla SCUOLA emettere
certificati diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di
pubblici servizi. I cittadini possono utilizzare l’autocertificazione e la
dichiarazioni sostitutiva dell’atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni
e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n.
183/2011).
Gli enti pubblici possono chiedere dati in possesso della SCUOLA inviando la
richiesta mediante fax (051/6611169) o mediante Posta Elettronica Certificata
(boic82700p@pec.istruzione.it).
Di seguito si mette a disposizione la normativa di
riferimento e la modulistica che potrà essere utilizzata dall'utenza.
NORMATIVA
Nota M.I.U.R. - Dipartimento per l’Istruzione prot. 3364 del 07-12-2012
Nota M.I.U.R. - Dipartimento per l’Istruzione prot. 9107 del 29-11-2012
Nota M.I.U.R. -
Dipartimento per l’Istruzione prot. 1027 del 30-05-2012
Circolare n.
5 – Funzione Pubblica – 23-05-2012
Circolare n. 3
– Funzione Pubblica – 17-04-2012
Direttiva n. 14 – Ministro Funzione
Pubblica – 22-12-2011
MODULISTICA
Dichiarazione sostitutiva di
certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)